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STATUTO DEL POLO UNIVERSITARIO REGIONI MEDITERRANEE

P.U.R.M.
 


Articolo 1 - DENOMINAZIONE – COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

Su iniziativa dell’I.R.S.T. - Istituto Ricerca Settore Terziario - è costituito il Consorzio denominato Polo Universitario Regioni Mediterranee – P.U.R.M. - di seguito denominato Polo Universitario senza scopi di lucro e con attività esterna ex art. 2612 c.c..
Il Polo Universitario ha la sede sociale in Palermo Via Volturno, 106. ……………………

Articolo 2. - SOCI
I Soci del Polo Universitario si dividono in :
1. Soci Fondatori
2. Soci Ordinari
3. Soci Onorari.
Il numero dei Soci del Polo Universitario è illimitato, possono infatti aderirvi:
1. Imprese;
2. Università;
3. Province;
4. Comuni;
5. Le Associazioni di categoria rappresentative degli interessi del Mondo del lavoro autonomo;
6. Dipartimenti e istituti universitari, italiani ed esteri;
7. Istituti di Ricerca e Formazione, pubblici e privati, italiani ed esteri;
8. Enti Pubblici;
9. Patronati;
10. Centri di Assistenza Fiscale imprese;
11. Enti e Società operanti nel settore della Previdenza ed Assistenza.
Sono Soci fondatori … omissisis

Articolo 3. – FINALITA’

Il Polo Universitario non persegue fini di lucro.
Il Polo Universitario è persona giuridica di diritto privato, che promuove la ricerca e lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la preparazione culturale e professionale degli studenti di concerto con Università, italiane e straniere, Centri di ricerca, pubblici e privati, Imprese significative per il settore d’appartenenza.
Il Polo Universitario ha per fine l’elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche, tecnologiche nei settori: Ambiente, Energia, Nuove Tecnologie, ITC, Agricoltura, Turismo e Beni Culturali.
Il Polo Universitario realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto nel rispetto dei principi affermati dall’art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 19.11.90 n° 341 e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi che fanno espressamente riferimento al sistema educativo e formativo dell’ordinamento.
Il Polo Universitario persegue i propri fini istituzionali mediante il contributo di tutto il personale, degli studenti e la partecipazione di persone ed enti esterni, facendo proprie le esigenze degli Enti territoriali soprattutto di Comuni e Province.
In conformità agli artt. 6, 8 e 11 della legge n° 341 del 17 novembre 1990 di riforma degli Ordinamenti Didattici Universitari, gli obiettivi specifici del Polo Universitario sono:
1. la promozione e lo sviluppo dell’istruzione universitaria ai diversi livelli col contributo di Università italiane e straniere e la ricerca applicata mediante l’istituzione di strutture tecnico-scientifiche, di concerto con Comuni, Province e Regioni;
2. la realizzazione di Corsi Universitari e di Formazione Professionale. Queste attività potranno essere realizzate in sedi stabili o in modalità FAD – formazione a distanza - tramite reti terrestri o satellitari;
3. la realizzazione e la commercializzazione di materiali didattici multimediali, appositamente progettati e prodotti che favoriscano l’accesso e la partecipazione, sia individuale che in gruppo, all’istruzione;
4. la promozione, progettazione e realizzazione di iniziative di formazione professionale riguardanti:
a. la formazione professionale per:
i. l’obbligo formativo,
ii. la formazione superiore,
iii. la formazione continua;
b. l’orientamento per:
i. l’informazione orientativa,
ii. la formazione orientativa,
iii. la consulenza orientativa.
5. l’elaborazione e la promozione di forme di collaborazione con persone fisiche e giuridiche, associazioni, consorzi nazionali ed internazionali per l’insegnamento frontale e a distanza;
6. la costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico per la determinazione dell’indirizzo culturale e per la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie didattiche dirette all’apprendimento multimediale;
7. La promozione e la diffusione della cultura e della conoscenza tramite, pubblicazioni, riviste, convegni e produzioni di materiali multimediali, anche con la costituzione di apposite società, anche temporanee;
Per la realizzazione dei suoi scopi il Polo Universitario può avvalersi della collaborazione di docenti, esperti, tecnici e ricercatori, sia italiani che stranieri, e delle competenze dei soci e dei terzi, prendere accordi e stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con organismi rappresentativi sovranazionali, con società ed organismi di studio e di ricerca sia italiani che stranieri, con imprese nazionali pubbliche e private, con società di ingegneria e consulenza, in generale con il sistema finanziario e con organismi rappresentativi degli operatori economici.
Il Polo Universitario potrà avvalersi di ogni forma di finanziamento e/o agevolazione di fonte pubblica o privata, nazionale o sovranazionale.
Sempre per il raggiungimento degli scopi sociali Polo Universitario potrà inoltre:
1. aderire ad Organismi europei, nazionali, regionali, che si prefiggono scopi analoghi;acquistare, vendere, permutare, concedere o assumere in locazione, leasing, ecc., beni mobili ed immobili utili all’espletamento delle attività sociali, compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie o, solo utili, per il conseguimento degli scopi sociali, comprese quelle di accensione mutui garantiti da ipoteca, pegno, privilegi, ecc.
Il Consorzio potrà, altresì, …. Omissis

Articolo 4 – PRINCIPI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E VERIFICA

Al fine di diffondere sul territorio dell’offerta di formazione, Il Polo Universitario si articola secondo il modello organizzativo della rete di Sedi Educative. …. Omissis
Per la realizzazione dei fini specificati dall’art. 3 del presente Statuto, il Polo Universitario provvede ad organizzare, potenziare e al coordinare le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell’autonomia delle strutture.
Allo stesso fine promuove la collaborazione con Università, Comuni, Province, Regioni, con Enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, associazioni e cooperative studentesche, anche attraverso l’istituzione di centri e consorzi, stipulando specifici accordi convenzioni e contratti.
Il Polo Universitario dedicherà, inoltre, particolare attenzione a tutte quelle forme di collaborazione che potranno essere attivate con i Paesi dell’Area mediterranea ed i Paesi dell’Est Europeo.
Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti è riservato alle strutture didattiche e di ricerca, nell’ambito delle rispettive competenze, il compito di organizzare in piena autonomia l’attività d’insegnamento, al fine di garantirne la coerenza con gli ordinamenti curriculari previsti dagli Ordinamenti Universitari.
Le strutture competenti devono, inoltre, garantire l’organicità dei calendari delle lezioni e degli esami, concordate con le Università, la sistematicità delle forme di tutorato ed in genere il buon andamento dell’attività didattica.
Nel rispetto della propria autonomia e nell’ambito delle proprie finalità didattiche e di ricerca, il Polo Universitario sviluppa attività di servizio per utenti pubblici e privati disciplinate da appositi accordi, contratti o convenzioni.
In particolare il Polo Universitario può partecipare all’organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
Gli studenti devono quindi contribuire a finanziare il Polo Universitario con il pagamento di tasse e contributi, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per singoli corsi in relazione alla qualità e quantità dei dei servizi messi a loro disposizione.

Articolo 5 – PRODOTTI DELL’INGEGNO
I risultati tecnico- scientifici ottenuti dal Polo Universitario previsti dal Titolo IX art. 2575 e seguenti c. c. c. saranno utilizzati e sfruttati secondo le modalità definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - ORGANI
Sono organi del Polo Universitario:
a) L’assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Comitato tecnico Scientifico;
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.


Articolo 7 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 – PRESIDENTE

Articolo 10 - IL DIRETTORE

Articolo 11. - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO


Per il raggiungimento delle finalità sociali Il Polo Universitario nomina il Comitato Tecnico-Scientifico, composto di Esperti nei vari settori, per la programmazione di indirizzo-diddatico-scientifico.
Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente di detto Comitato:
• individua e seleziona gli ambiti operativi di concerto col Presidente del Polo Universitario;
• determina gli indirizzi degli interventi e ne pianifica operativamente gli sviluppi;
• predispone annualmente il programma di attività del Comitato che deve essere approvato dal C.di A.;
• individua e sottopone al Presidente del Polo Universitario la nomina degli Esperti.
La durata del Comitato Tecnico.Scientifico è uguale a quella del Consiglio di Amministrazione e cessa con esso.


Articolo 12. - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 13. - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Articolo 14. – OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo 15 - FONDO CONSORTILE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - E SPESE DI FUNZIONAMENTO


Articolo 16. - RECESSO DEL SOCIO

Articolo 17. - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 18. – LIQUIDAZIONE

Articolo 19.- CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 20. - DISPOSIZIONI FINALI